Iniziamo con il chiarire che le targhe prova possono essere usate solamente per i mezzi che circolano su strada per esigenze: sperimentali, costruttive, trasferimenti, per ragioni di vendita o per prove tecniche.
L’autorizzazione per l’utilizzo delle targhe prova può essere ottenuta rispettando i sensi dell’art1, comma 1, lett. a),b),c) e d del Codice stradale:
- Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
- Ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
- Ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);
- Aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km;
- Agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
- Alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
- Alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;
- Ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita; ai commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);
- Agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
Tale autorizzazione può essere rilasciata solamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, con scadenza annuale. I mezzi dotati di targa prova e di relativa autorizzazione alla circolazione possono circolare liberamente in tutta l’Italia, a condizione però che vengano utilizzati per gli scopi che abbiamo elencato in precedenza.
A norma dell’art. 1, comma 4, del Regolamento, l’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso. Il guidatore del veicolo dotato di targa prova deve essere lo stesso titolare dell’autorizzazione, oppure di un suo delegato munito di delega.
Sono previste sanzioni da Codice della Strada per utilizzo non corretto della targa prova:
- Art. 98 CdS sanzioni pecuniarie da 84 euro a 335 euro per veicoli in circolazione di prova adibiti ad uso diverso, veicolo in circolazione di prova sul quale non sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
- Art. 100 CdS sanzioni pecuniarie da 25 euro a 99 euro per omessa applicazione della targa prova durante la circolazione.