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Cosa succede quando in un incidente stradale è coinvolto, con colpa, un veicolo non è assicurato o quando il conducente responsabile del sinistro fa l’atto di scappare? In questi casi a rispondere del risarcimento danni è il fondo di garanzia per le vittime della strada.
Ogni assicurato quando paga il premio contribuisce a finanziare questo fondo che risulta essere fondamentale quando si verifica uno dei casi sopracitati.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con legge n. 990 del 1969 è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap con l’assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap, dell’Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è fissato da dei massimali minimi di legge, i quali dipendono dai diversi casi e situazione del sinistro:

  • Per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti non identificati. Le categorie di danno risarcibili sono il danno alla persona e il danno materiale, pagato con una franchigia di 500 euro solo qualora si siano verificati danni gravi alla persona. In caso di assenza di danni gravi alla persona, il danno a cose non viene risarcito.
  • Per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti non assicurati. Le categorie di danno risarcibili sono il danno alla persona e il danno materiale senza franchigia.
  • Per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. I danni risarcibili sono sia alla persona che alle cose.
  • Per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario (furto). In questo caso i danni risarcibili sono sia alla persona che alle cose, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà oppure che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
  • Per ottenere il risarcimento a seguito di sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato del cosiddetto Spazio Economico Europeo (cioè dai paesi della Unione Europea, con l’aggiunta di Islanda, Norvegia e Liechtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni . Anche in questo caso sono risarcibili i danni alla persona e alle cose.
  • Per ottenere il risarcimento a seguito di sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Anche in questo caso sono risarcibili i danni alla persona e i danni alle cose.
  • Il FGVS è tenuto, inoltre, a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un’impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

L’intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2017 € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro.