In caso di incidente la scatola nera può essere considerata una prova valida ?
La scatola nera installata sulle auto ha permesso a molti italiani di ottenere uno sconto nella stipula di una polizza Rc auto ma, in caso di incidente, come possono essere utilizzati i dati raccolti? E soprattutto, possono costituire una prova nel caso in cui si venga citati in giudizio nelle aule di tribunale? A chiederselo non è un’automobilista, bensì un giudice di pace chiamato a intervenire su una richiesta di risarcimento danni a seguito di un incidente. In pratica, nel corso di un giudizio di risarcimento danni, il presunto responsabile e la sua compagnia di assicurazioni hanno negato che vi sia stato un incidente e per dimostrarlo volevano presentare in giudizio anche i dati registrati dalla scatola nera installata sul veicolo.
Da questa infatti non risultava alcun incidente avvenuto nella giornata, nel luogo e all’orario indicato da chi aveva subito il danno e che chiedeva di poter presentare dei testimoni. Il presunto responsabile del sinistro si è opposto all’ammissione in aula dei testimoni e ha rivendicato nel difendersi dalle accuse, il valore di prova legale attribuito alle risultanze della scatola nera come previsto dal “codice delle assicurazioni private”, e come introdotto dalla L. n. 124/2017. La norma introdotta dalla legge sulla concorrenza in sostanza stabilisce che quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulti dotato di un dispositivo elettronico che presenta determinate caratteristiche tecniche, i dati registrati dalla scatola nera costituiscono una prova nei procedimenti civili a meno che non venga dimostrato il suo mancato funzionamento o la manomissione.
In questo modo infatti Legislatore intendeva stroncare sul nascere il fenomeno delle truffe assicurative. Ma il giudice di Pace ha chiesto l’opinione della Corte costituzionale su questo punto e a sua volta la Corte ha tuttavia affermato che l’uso dei dati della scatola nera come prova è in contrasto con i principi del “giusto processo” previsti dalla legge. In pratica, consentendo a una parte privata di produrre nel processo i dati della “scatola nera” contenenti il registro delle attività del veicolo, e attribuendo a questi dati il valore di prova legale, si violerebbe il principio della “parità delle armi”, dato che spetta all’altra parte in giudizio l’onere di dimostrare il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. A parere del giudice, l’anomalia consiste nel fatto che non è la parte che deposita il documento a dover dimostrare la legittimità delle acquisizioni e la correttezza dei dati della scatola nera, ma è quella contro la quale il documento è prodotto che deve fornire la prova che tali dati sono falsati perché il dispositivo è malfunzionante o manomesso sostenendo i costi della perizia da parte di un tecnico.
Fonte: www.assicurazione.it