Il contrassegno cartaceo
In seguito alle recenti e numerose novità nell’ambito delle assicurazioni auto, dal 18 ottobre 2015 il contrassegno assicurativo cartaceo che fino ad allora andava esposto sul parabrezza delle vetture per attestare l’avvenuta stipula della polizza RC auto, non è più necessario. Il controllo sulla regolarità assicurativa del veicolo viene oggi effettuato in tempo reale incrociando telematicamente i dati presenti nei database delle Forze dell’ordine, del Ministero dei Trasporti e della Motorizzazione Civile. Se il contrassegno auto non è più indispensabile, resta tuttavia l’obbligo di avere al seguito il certificato di assicurazione, ovvero quel documento rilasciato dalla compagnia di assicurazione che certifica appunto l’esistenza della copertura assicurativa. Il motivo è duplice: in caso di malaugurato sinistro, il certificato riporta tutti i dati relativi alla polizza di assicurazione necessari alle autorità o fondamentali per la compilazione del CID. Inoltre, qualora le Forze dell’ordine non abbiano modo di verificare col sistema telematico la presenza di una regolare copertura assicurativa, il certificato è l’unico documento che può dimostrare all’istante la regolare stipula della RC auto.
Ricordiamo che dal 1° settembre 2016 non è più necessario tenere nel proprio veicolo copia cartacea in originale del certificato di assicurazione: infatti, in sede di controllo, l’assicurato è libero di esporre il certificato in formato digitale direttamente dal proprio smartphone, oppure può esibirne una copia cartacea anche non in originale.
Il mancato rispetto dell’obbligo di conservazione in auto del certificato di assicurazione, in uno qualsiasi dei formati previsti, comporta una sanzione di 41 euro, oltre alla richiesta di presentare il documento alle autorità preposte entro un termine stabilito. Chiunque invece sia del tutto sprovvisto dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 849 a 3.396 euro, oltre al sequestro del mezzo.
Fonte: www.facile.it