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Veicoli senza assicurazione

Purtroppo ad oggi circolano ancora moltissimi veicoli senza polizza assicurativa, con una stima di circa 4 milioni. Il pericolo più evidente sul lato del risarcimento sta nel rischio di perdere il risarcimento danni a cui si dovrebbe avere diritto. Per fronteggiare il problema lo Stato ha previsto delle procedure di risarcimento che consentono di ottenere ugualmente un risarcimento tramite il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Ricordiamo che sono presenti pesanti sanzioni amministrative che variano da 849 a 3.396€, possibile sospensione della patente per un anno e il sequestro del mezzo, dove per quest’ultimo caso, sarà necessario pagare anche la multa ed assicurarlo per minimo 6 mesi. Come già detto in precedenza, in caso di sinistro con veicoli senza assicurazione, oltre alla possibilità di non ottenere il risarcimento a cui si ha diritto, si rischia di dovere coprire le spese di riparazione con il proprio patrimonio personale.

Nel caso di incidenti di questa tipologia il modulo di constatazione amichevole non è praticamente utile a niente, se non per tracciare i dati della controparte ed a ricostruire la dinamica dell’incidente. Spesso il guidatore sprovvisto di polizza assicurativa fugge via dal sinistro senza accertarsi delle condizioni fisiche e di salute delle altre persone coinvolte. In questo caso sarà perseguibile per mancato soccorso e in caso di denuncia darà il via un procedimento disciplinato dal codice penale.

Come ottenere un risarcimento danni in caso un veicolo sia senza assicurazione?

Sarà possibile compilare un modulo, reperibile anche online, che richiederà la stampa di due copie firmate.

Una copia della richiesta va inviata tramite raccomandata e insieme a tutti gli allegati all’autorità che ha la competenza sul territorio regionale in merito al sinistro. La seconda copia, invece, va spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) alla Consap.

Affinché abbia esito positivo, è necessario che la richiesta contenga determinate informazioni. In particolare bisogna indicare:

  • I dati anagrafici del guidatore e quelli del proprietario del veicolo, nel caso in cui si tratti di due persone diverse;
  • La descrizione dei fatti in modo da ricostruire la dinamica dell’incidente con una certa precisione;
  • Se l’altro veicolo coinvolto è privo di copertura assicurativa o con assicurazione scaduta oppure se non è stato possibile identificare il veicolo che ha causato l’incidente;
  • La compagnia assicurativa che ha assicurato il veicolo danneggiato dal sinistro stradale;
  • Se è intervenuta o meno la polizia, i carabinieri o altre forze dell’ordine, che in questi casi redigono sempre un verbale;
  • I dati che consentono di identificare i veicoli coinvolti, con particolare riferimento alla targa, la marca e il modello;
  • Il luogo del sinistro e l’orario della collisione.

La richiesta di risarcimento danni va integrata anche con altre informazioni, che variano a seconda che si siano verificati solo danni materiali oppure anche danni a persone. Nel primo caso è necessario indicare l’ammontare del danno, presentando le relative fatture o preventivi.

Fondo di garanzia per le vittime della strada: quali danni copre

L’istituzione del Fondo di garanzia per le vittime della strada rappresenta uno strumento di tutela molto efficace per rendere possibile il risarcimento danni nel caso in cui il veicolo che ha provocato l’incidente non disponga di un’assicurazione auto.

Il Fondo è finanziato dagli stessi assicurati. Infatti, una piccola percentuale del premio assicurativo va a finire proprio nelle sue casse ed è utilizzato per far fronte al risarcimento di alcuni danni.

Questo Fondo si attiva solo a certe condizioni e copre sono determinati danni. I sinistri che sono coperti possono essere di 6 tipi:

  1. Incidente con veicolo senza assicurazione. In questo caso è possibile chiedere risarcimento per danni a cose o lesioni a persone;
  2. Incidente con un mezzo non identificato. Sono risarciti solo i danni alle persone, ma in caso di lesioni gravi (come ad esempio un’invalidità permanente) è previsto anche il risarcimento per danni materiali;
  3. Ipotesi in cui un veicolo è coinvolto nel sinistro contro la volontà del proprietario. Il risarcimento è previsto per danni alle cose oppure ai passeggeri trasportati senza la propria volontà oppure alle persone inconsapevoli dell’illegalità della circolazione del mezzo;
  4. Incidente con veicolo assicurato da impresa in liquidazione coatta amministrativa. Si risarciscono i danni a cose e persone;
  5. Incidenti provocati da un mezzo spedito in Italia da un altro Stato europeo. Perché l’indennizzo sia possibile (per danni materiali o personali), il sinistro dev’essere avvenuto tra la data di consegna e accettazione del veicolo e il 30 giorni successivi.
  6. Ipotesi in cui il veicolo estero che in base agli accertamenti sia risultato responsabile del sinistro, abbia una targa non più corrispondente allo stesso mezzo.