A partire dal primo febbraio del 2007, dopo l’entrata in vigore del Decreto Bersani, è stata introdotta l’innovazione assicurativa dell’indennizzo diretto, detto anche risarcimento diretto. La seguente norma prevede che in caso di sinistro stradale, di cui non si è responsabili o di cui lo si è ma solamente in parte, il risarcimento dei danni vada richiesto alla PROPRIA compagnia assicurativa e non alla compagnia dell’altro soggetto che ha partecipato al sinistro.
In quali casi possono essere applicati?
Innanzitutto nel sinistro stradale è devono venire coinvolti al massimo due veicoli motori assicurati e immatricolati in Italia, nello Stato del Vaticano oppure nella Repubblica.
Oltre ciò, per poter usufruire dell’indennizzo diretto è necessario che in caso di danni fisici il conducente non superi il 9% di invalidità permanente, nel caso in cui anche terzi trasportati vengano coinvolti, l’indennizzo diretto può essere ottenuta anche se presentano lesioni superiori al 9% di invalidità.
Casi in cui non può essere applicato l’indennizzo diretto:
- Nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi esteri, fatta eccezione come detto in precedenza per la Repubblica di San Marino e per lo Stato del Vaticano.
- Nel caso in cui uno dei soggetti coinvolti nel sinistro abbia residenza all’estero.
- Nel caso in cui siano coinvolti più di due mezzi.
- Come detto in precedenza, nel caso in cui il conducente abbia subito lesioni superiori al 9% di invalidità permanente. Nonostante ciò resta possibile richiedere il risarcimento per i danni alle cose e al veicolo.
- Nel caso in cui nel sinistro sia coinvolto un ciclomotore sprovvisto del nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006.
Modalità della richiesta di risarcimento
La richiesta di indennizzo diretto deve essere richiesta insieme alla denuncia del sinistro e al Modulo Blu, alla propria compagnia assicurativa. Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento completa in ogni sua parte, l’assicuratore è tenuto a presentare l’offerta di indennizzo:
In massimo 60 giorni dalla richiesta, per i danni subiti da veicoli o cose, il quale limite può essere ridotto a 30 giorni nel caso in cui entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole.
Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, per i danni alle persone.
Se l’assicurato dichiara di accettare la proposta di risarcimento, questo deve essere effettuato entro 15 giorni. Qualora la richiesta presentata non fosse completa, la Compagnia assicurativa è tenuta a richiedere le integrazioni necessarie entro 30 giorni. In caso di rifiuto di indennizzo, la Compagnia è tenuta a inviare entro 30 giorni via raccomandata con ricevuta di ritorno le ragioni dell’avvenuta esclusione.