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Una polizza RC professionale e una infortuni

Più tutele in arrivo per chi decide di rivolgersi a uno studio legale e per chi vi lavora. Scatterà dal prossimo 11 ottobre l’obbligo per gli avvocati di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e degli infortuni che possono derivare dalla loro attività professionale.

Manca meno di un mese all’entrata in vigore del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, di attuazione della Riforma forense del 2012, e chi non ha ancora provveduto ad adeguarsi alle nuove norme rischia di essere cancellato dall’albo professionale.

La polizza assicurativa obbligatoria è stata infatti inserita tra i sei requisiti essenziali per poter essere iscritti all’albo professionale.

Gli obblighi a carico degli avvocati sono due: una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione e una polizza a copertura degli infortuni di chi l’ha sottoscritta e dei suoi collaboratori e dipendenti.

La prima delle due nuove assicurazioni obbligatorie dovrà coprire la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, permanenti e temporanei, eventualmente causati nello svolgimento dell’attività. La polizza deve coprire sia i danni causati ai clienti, sia quelli provocati a terzi.

L’assicurazione obbligatoria deve prevedere anche la copertura della responsabilità civile derivante da fatti commessi da collaboratori, praticanti e dipendenti. La tutela, inoltre, dovrà essere estesa ai familiari dell’avvocato. Ovviamente i massimali previsti dipendono dalle dimensioni dello studio legale e dal numero di professionisti e collaboratori. Il massimo risarcibile, in ogni caso, non può superare i 10 milioni di euro.

Le seconda delle polizze assicurative obbligatorie previste dal Decreto riguarda la copertura degli infortuni, che possono accadere anche al di fuori dei locali dello studio legale, non solo a tutela dell’avvocato che stipula la polizza ma anche dei suoi collaboratori e dipendenti. L’assicurazione deve coprire gli infortuni che causano morte, invalidità permanente e temporanea, e le spese mediche.

Come per la responsabilità civile, anche per la polizza a copertura degli infortuni esistono determinate soglie stabilite per legge: il Decreto dispone che le somme minime siano di 100mila euro in caso di morte e invalidità permanente e 50 euro per la diaria giornaliera in caso di inabilità temporanea.

Fonte: www.assicurazione.it