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Revisione periodica, revisione annuale e revisione bombole di tipi CNG4

La prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. Dal 2003 tali scadenze si applicano anche per motoveicoli e ciclomotori.

La revisione è prevista ogni anno per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente, per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).

La revisione può essere effettuata presso gli uffici della Motorizzazione Civile (per tutti i veicoli) o presso le officine di riparazione meccanica autorizzate dalla Provincia (per i veicoli di massa complessiva minore o uguale a 3.5 t).

Ricerca officine autorizzate DTT

Per effettuare la revisione presso un ufficio della Motorizzazione Civile occorre:

  • presentare domanda su apposito modello TT 2100, reperibile presso gli uffici della Motorizzazione Civile e disponibile online;
  • allegare attestazione di versamento di 45,00 euro sul c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri;
  • prenotare la visita e prova del veicolo;
  • presentare la carta di circolazione del veicolo.

Se la visita ha esito positivo viene rilasciata un’etichetta adesiva che riporta l’esito della revisione e che deve essere applicata sulla Carta di Circolazione.

In caso di esito negativo ci sono due possibilità. Se viene indicato il termine “ripetere” si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese. Se viene invece indicato il termine “sospeso” si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare.

Per effettuare la revisione presso un’officina autorizzata e’ sufficiente recarsi presso un’officina tra quelle autorizzate dalla Provincia.

Ricerca officine autorizzate DTT

Il pagamento del corrispettivo viene effettuato direttamente all’officina che rilascia la ricevuta e provvede al versamento.
La revisione del veicolo verifica lo stato e l’efficienza dei seguenti dispositivi:

  • dispositivi frenatura (freno a mano, di servizio)
  • sterzo (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)
  • visibilità (vetri, specchietti, lavavetri)
  • impianto elettrico (proiettori, luci, indicatori)
  • assi pneumatici sospensioni
  • telaio (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio)
  • effetti nocivi (rumori, gas di scarico)
  • identificazione veicolo (targa, telaio)
  • altri equipaggiamenti (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove sia presente predisposizione)

Al termine della revisione, la Motorizzazione Civile o l’officina autorizzata, consegnano all’utente un tagliando autoadesivo da apporre sulla Carta di Circolazione. Il tagliando mostrerà la dicitura:

  • revisione regolare“, nel caso in cui il veicolo abbia superato il controllo;
  • revisione ripetere“, nel caso in cui il veicolo non abbia superato il controllo e dovrà presentarsi a nuova visita entro un mese (il veicolo può continuare a circolare per un mese solo se l’utente ha provveduto ai motivi del ripetere con la dovuta certificazione di un’autofficina);
  • revisione ripetere-sospeso dalla circolazione“, nel caso in cui il veicolo, oltre a non aver superato il controllo, può circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore di 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova.

Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa e al ritiro della Carta di Circolazione, che viene spedita all’ufficio della Motorizzazione Civile competente sul luogo in cui è stata accertata l’infrazione e restituita soltanto dopo aver effettuato la revisione.

Per le bombole destinate allo stoccaggio di metano – in CNG4 – a bordo dei veicoli M1 e N1, con la circolare prot. n. 7865 del 27 marzo 2015 sono state impartite nuove modalità alternative per la riqualificazione delle stesse bombole.  Con la circolare citata si dispone che le sedute di revisione delle bombole siano eseguite presso le officine della rete dei costruttori dei veicoli da loro individuate. La riqualificazione delle bombole è effettuata la prima volta dopo quattro anni dall’immatricolazione del veicolo e successivamente ogni due anni.


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Fonti: ilportaledellautomobilista.it